Art. 20.
(Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza militare).

      1. Si applicano alla DISMI e al direttore ad essa preposto le disposizioni relative ai doveri, alle facoltà, alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale del CESIS e il SIS nonché per i direttori generali ad essi preposti.